Informazioni>Solo i Soci MyROMA posso richiedere l'apertura del proprio account web. Se non hai ancora inviato il modulo di adesione e versato la quota visita la sezione "Invia la tua adesione"
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Art. 1. (Denominazione, sede, durata, scopo)
1. L’Associazione denominata “MyROMA” (di seguito la “Associazione”) è un ente di diritto privato senza scopo di lucro, apolitico e apartitico, costituito ai sensi degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile, che intende uniformarsi, nello svolgimento della propria attività, ai principi di democraticità interna della struttura e di elettività e gratuità delle cariche, nonché alle regole ed ai principi definiti nello Statuto.
2. L'Associazione ha sede in Roma ed ha durata stabilita a tempo indeterminato.
3. L’Associazione ha lo scopo di creare una rappresentanza responsabile e democratica di appassionati della squadra della Roma calcio che intende collaborare con la AS Roma S.p.A. (di seguito anche il “Club”), favorendone, anche attraverso la partecipazione al capitale sociale, la crescita sportiva e, contestualmente, operando quale entità esponenziale degli interessi dei suoi appassionati e degli Associati.
4. L’Associazione ha lo scopo, inoltre, di determinare benefici per i propri Associati, con particolare attenzione alle nuove generazioni, alle esigenze dei tifosi disabili ed agli Associati residenti fuori Roma che vogliono trovare nell’Associazione un modo di identificazione e contatto con il Club.
5. L’Associazione ha altresì lo scopo di radicare, valorizzare, promuovere e diffondere presso il pubblico degli appassionati e simpatizzanti del calcio, e della squadra della Roma in particolare, l’educazione ad una dimensione etica e culturale della passione sportiva, ad un impegno civile contro la violenza, alla diffusione presso i giovani dell’amore per la pratica diretta dello sport, non solo del calcio, ma dei più diversi sport praticati sotto i colori giallo/rosso, nonché l’educazione alla sportività e alla lealtà della competizione, anche attraverso la promozione e la diffusione della conoscenza della storia del calcio e delle sue regole oltreché della storia della squadra della Roma in particolare. In generale, fare dello sport un momento di aggregazione e di solidarietà, oltreché di conoscenza delle radici storiche, sociali e culturali della città di Roma.
6. In ogni caso, l’Associazione si pone quale istituzione permanente e aperta, volta a promuovere, diffondere e valorizzare lo sport e la cultura sportiva, anche attraverso manifestazioni sportive, culturali, di costume e artistiche.
7. Poiché l’Associazione non persegue scopo di lucro, è vietata la distribuzione, diretta o indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale tra i suoi associati, partecipanti, amministratori, dipendenti.
Art. 2. (Attività istituzionali)
1. L'Associazione può svolgere ogni e qualsiasi attività o iniziativa indirizzata al conseguimento dei fini di cui all’art. 1.
2. In particolare, in via esemplificativa e non tassativa, può tra l’altro:
a) promuovere attività sportive nel settore del calcio e degli altri sport;
b) realizzare e gestire servizi internet per gli Associati (a titolo esemplificativo e non tassativo, sito web, posta elettronica, web TV);
c) stipulare ogni opportuno atto o contratto, tra cui, senza esclusione degli altri, l’assunzione di finanziamenti e mutui, l’assunzione in concessione o in comodato, l’acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, e la locazione, anche ultranovennale, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere con Enti Pubblici o Privati, che siano considerati opportuni ed utili per il raggiungimento degli scopi dell’Associazione;
d) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, o comunque posseduti o detenuti;
e) partecipare ad associazioni, fondazioni, istituzioni ed enti, pubblici e privati, societari e non, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi o comunque coerenti a quelli della Associazione, anche concorrendo, ove ritenuto opportuno, alla costituzione stessa degli organismi anzidetti;
f) partecipare, in via accessoria e strumentale al perseguimento degli scopi istituzionali, al capitale di società ed in particolare acquistare azioni della AS Roma S.p.A.;
g) promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri e seminari anche presso istituzioni di cultura e università, nonché mostre, attività espositive e museali, proiezioni cinematografiche; procedere alla pubblicazione dei relativi atti o documenti e ad ogni altra iniziativa editoriale;
h) erogare premi e borse di studio;
i) svolgere attività di formazione, corsi e seminari attinenti, direttamente o indirettamente, ai settori d’interesse dell’Associazione.
3. Per il conseguimento dei fini di cui sopra l'Associazione può svolgere ogni attività industriale, commerciale o finanziaria, connessa o strumentale all’attività istituzionale e qualunque altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento dello scopo indicato nell’art. 1.
Art. 3. (Emblema)
1. L’Associazione ha il seguente emblema: un cuore costituito da due mani intrecciate, quella a destra di colore rosso pompeiano e quella a sinistra di colore giallo oro, ovvero i colori tipici del Gonfalone di Roma.
Art. 4. (Patrimonio)
1. Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:
a) le quote associative e gli eventuali contributi straordinari versati dagli Associati;
b) i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;
c) i contributi offerti tanto da Associati quanto da altri soggetti. Tali contributi, per disposizione dell’oblatore, possono avere una specifica destinazione;
d) i contributi, le donazioni, le sovvenzioni da parte di persone fisiche, enti o persone giuridiche, sia pubblici che privati;
e) le entrate derivanti da sponsorizzazioni e da pubblicità;
g) i proventi delle iniziative promosse dall'Associazione;
h) le rendite del patrimonio;
i) le entrate derivanti da eventuali attività commerciali strumentali agli scopi;
l) ogni altra entrata che concorra ad incrementare il patrimonio al fine dello svolgimento delle attività istituzionali.
2. Il Consiglio Direttivo decide sulla utilizzazione del patrimonio e su eventuali investimenti realizzabili con parte dello stesso, nonché sulla destinazione delle rendite.
3. Gli Associati non hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione. Eventuali utili o avanzi di gestione sono reinvestiti esclusivamente a favore delle attività istituzionali previste dall’art. 2 ed a quelle connesse o strumentali.
4. In caso di scioglimento dell’Associazione i beni che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione sono devoluti, su delibera dell’Assemblea Generale, ad altro Ente che abbia fini analoghi e comunque non avente scopo di lucro; in mancanza di pronunzia da parte dell’Assemblea, sono devoluti secondo quanto stabilisce l’art. 31 del codice civile.
Art. 5. (Associati)
1. Possono fare parte dell’Associazione cittadini italiani e stranieri, nonché enti e persone giuridiche italiane e straniere, la cui domanda di ammissione, presentata nei modi e nei termini previsti dal presente Statuto, sia stata accettata.
2. Al fine di acquisire la qualifica di “Associato” occorre:
I - avanzare apposita domanda al Consiglio Direttivo, utilizzando il modulo all’uopo predisposto nel quale si dichiara espressamente:
a) di condividere gli scopi istituzionali espressi nel presente Statuto e nel Codice Etico;
b) di voler partecipare alla vita associativa;
c) di accettare, senza riserve, lo Statuto, il Codice Etico e gli eventuali regolamenti associativi;
d) di obbligarsi a osservare le decisioni degli organi associativi;
II - dar prova del versamento della quota associativa annuale stabilita per la categoria di appartenenza.
3. La domanda di ammissione si intende automaticamente accettata, qualora entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento essa non venga espressamente e motivatamente rigettata dal Consiglio Direttivo. L’ammissione viene attestata dall’invio di un’apposita tessera associativa presso il domicilio indicato nella domanda stessa.
4. Gli Associati vengono tempestivamente iscritti nel Registro degli Associati tenuto dal Consiglio Direttivo; detto registro certifica ufficialmente l’appartenenza all’Associazione.
Art. 6 (Categorie di Associati)
1. Gli Associati si suddividono in Associati “Fondatori”, Associati “Onorari”, Associati “Ordinari”, Associati “Under 18” (16-18 anni), Associati “Giovani Leve” (11-15 anni), Associati “Primi Calci” (6-10 anni), Associati “Primi Tifosi” (0-5 anni), Associati “Esteri”, Associati “Enti o Persone Giuridiche”.
2. Per determinare la categoria di appartenenza dei minori di età si ha riguardo all’età del minore al momento della domanda e, successivamente, al momento del rinnovo dell’iscrizione.
3. Il numero degli iscritti all’Associazione è illimitato.
4. La qualifica di Associato non è trasmissibile.
Art. 7. (Quote associative)
1. L’importo della quota associativa annuale per ciascuna categoria di Associati e gli eventuali contributi straordinari sono determinati dal Consiglio Direttivo.
2. In caso di deliberazione di un contributo straordinario, il versamento dello stesso ha carattere meramente facoltativo.
3. Per gli Associati il versamento dell’importo della quota associativa annuale deve essere effettuato entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello per cui il rinnovo si riferisce ovvero entro il diverso termine stabilito dal Consiglio Direttivo.
4. I versamenti di cui sopra non vengono restituiti in caso di recesso o di perdita della qualità di Associato o di scioglimento dell’Associazione.
Art. 8 (Associati “Fondatori”)
1. Sono Associati “Fondatori” coloro che hanno sottoscritto l’atto costitutivo dell’Associazione.
Art. 9. (Associati “Onorari”)
1. Il Consiglio Direttivo può nominare Associati “Onorari” le persone fisiche, gli enti o le persone giuridiche, che si siano contraddistinte per particolari meriti ispirati agli stessi valori e principi consacrati nel presente Statuto o per l’avere acquisito particolari benemerenze nei confronti dell’Associazione. Essi possono essere esonerati dal pagamento della quota associativa e degli eventuali contributi straordinari.
Art. 10. (Associati “Ordinari”)
1. Possono essere Associati “Ordinari” le persone fisiche di qualsiasi nazionalità residenti in Italia che abbiano compiuto il 18° anno di età e non rientrino nelle altre categorie.
Art. 11. (Associati “Under 18”)
1. Possono iscriversi, con il consenso di chi ne esercita la potestà, i giovani di qualsiasi nazionalità di età compresa tra i 16 (sedici) e i 18 (diciotto) anni, acquisendo in tal modo la qualifica di Associato “Under 18”.
Art. 12. (Associati “Giovani Leve”)
1. Possono iscriversi, con il consenso di chi ne esercita la potestà, i giovani di qualsiasi nazionalità di età compresa tra gli 11 (undici) e i 15 (quindici) anni, acquisendo in tal modo la qualifica di Associato “Giovani Leve”.
Art. 13 (Associati “Primi Calci)
1. Possono iscriversi, con il consenso di chi ne esercita la potestà, i giovani di qualsiasi nazionalità di età ricompresa tra i 6 (sei) e i 10 (dieci) anni, acquisendo in tal modo la qualifica di Associato “Primi Calci”.
Art. 14 (Associati “Primi Tifosi”)
1. Possono essere iscritti, con il consenso di chi ne esercita la potestà, i bambini di qualsiasi nazionalità di età ricompresa tra 0 (zero) e 5 (cinque) anni, acquisendo in tal modo la qualifica di Associato “Primi Tifosi”.
Art. 15. (Associati “Esteri”)
1. Possono essere ammessi come Associati “Esteri” le persone fisiche di qualsiasi nazionalità residenti all’estero che abbiano compiuto il 18° anno di età e non rientrino nelle altre categorie.
Art. 16. (Associati “Enti o Persone Giuridiche”)
1. Possono essere ammessi come Associati “Enti o Persone giuridiche”, di qualsiasi nazionalità, le società, le associazioni, riconosciute e non, le fondazioni, i comitati e qualunque altro ente diverso dalle persone fisiche.
Art. 17. (Perdita della qualifica di Associato)
1. La qualifica di Associato si perde:
a) per recesso dell’Associato, esercitato ai sensi del successivo art. 20;
b) per decadenza per morosità dell’Associato, deliberata – previa diffida – dal Consiglio Direttivo;
c) per esclusione deliberata dal Collegio dei Probiviri e ratificata dall’Assemblea, ai sensi del successivo art. 34.
2. Chi, per qualsiasi causa, cessa dalla qualità di Associato, perde ogni diritto relativo, ma non è esonerato dagli impegni assunti nei confronti dell’Associazione.
Art. 18. (Diritti degli Associati)
1. Tutti gli Associati hanno pari diritti e doveri nei confronti dell’Associazione in conseguenza della loro appartenenza alla stessa, salvo quanto di seguito previsto.
2. Spetta a tutti gli Associati, in regola col versamento delle quote associative, il diritto di partecipazione alle attività sportive, culturali, ricreative e sociali dell’Associazione.
3. Il diritto di elettorato attivo e passivo spetta agli Associati secondo quanto stabilito al successivo art. 22.
Art. 19 (Doveri degli Associati)
1. Ogni Associato ha il dovere:
a) di osservare i principi ispiratori contenuti nel presente Statuto e nel Codice Etico;
b) di rispettare le disposizioni del presente Statuto, dei regolamenti associativi e le decisioni dagli organi dell'Associazione;
b) di corrispondere regolarmente la quota associativa stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo.
Art. 20. (Durata dell’iscrizione)
1. L’iscrizione all’Associazione ha durata per l’anno solare in corso e si rinnova tacitamente di anno in anno, salvo formale recesso da fare pervenire presso la sede dell’Associazione, a mezzo lettera raccomandata postale con ricevuta di ritorno ovvero consegnata a mano con prova dell’avvenuto ricevimento, almeno 30 (trenta) giorni prima la scadenza dell’anno in corso.
Art. 21. (Organi dell’associazione)
Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea Generale degli Associati e, quale sua articolazione rappresentativa, l’Assemblea dei Delegati;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Presidente Onorario;
e) il Vicepresidente;
f) il Collegio Sindacale;
g) il Collegio dei Probiviri;
h) il Revisore esterno.
Art. 22. (Diritto di elettorato – Requisiti – Gratuità delle cariche)
1. Hanno diritto di elettorato attivo tutti gli Associati che siano persone fisiche maggiori di anni 18 (diciotto) ovvero siano enti o persone giuridiche, fermo quanto previsto al successivo art. 24.
2. Il diritto di elettorato passivo per accedere alle cariche associative spetta a tutti gli Associati persone fisiche che siano maggiori di anni 18 (diciotto), che non si trovino nelle condizioni, anche in termini di onorabilità, di cui al successivo comma 3 e che posseggano gli ulteriori requisiti, anche di professionalità, eventualmente richiesti per ciascuna carica.
3. Non possono essere eletti, e se eletti decadono dall’incarico, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito e coloro che siano stati condannati in via definitiva per qualsiasi reato.
4. Il diritto di elettorato attivo e passivo spetta agli Associati che, oltre a quanto sopra, (a) siano in regola col versamento delle quote associative e (b) risultino iscritti anche nel corso dell’anno precedente a quello di svolgimento delle votazioni, salvo il diverso termine più lungo richiesto per specifiche cariche.
5. Le cariche elettive dell’Associazione sono incompatibili tra loro. In caso di nomina ad una carica elettiva di un soggetto che ricopra già un’altra carica elettiva, quest’ultimo deve dichiarare per iscritto ed entro 15 (quindici) giorni dalla notizia dell’avvenuta nuova nomina, se intende accettarla; in caso di accettazione della nuova nomina decade dalla carica precedentemente ricoperta. Ai fini di quanto disposto dal presente comma, la qualifica di Delegato non costituisce “carica elettiva”.
6. Le cariche elettive dell’Associazione sono tutte essenzialmente gratuite, salvo l’eventuale rimborso delle spese effettivamente sostenute in ragione dell’incarico, documentate e approvate dal Consiglio Direttivo, e salvo un compenso per il Revisore esterno.
Art. 23. (Assemblea Generale)
1. L’Assemblea Generale degli Associati è costituita da tutti gli Associati persone fisiche maggiori di anni 18 e dagli Associati diversi dalle persone fisiche.
2. L’Assemblea Generale in sede ordinaria ha le seguenti competenze:
a) approva il bilancio consuntivo;
b) nomina il Presidente e il Presidente Onorario;
c) delibera sulla responsabilità degli organi sociali;
d) revoca i componenti del Consiglio Direttivo, compreso il Presidente, del Collegio Sindacale, del Collegio dei Probiviri, il Presidente Onorario e il Revisore Esterno;
e) delibera su quanto altro sottoposto in votazione e non attribuito alla competenza di altri organi.
L’Assemblea Generale in sede straordinaria ha le seguenti competenze:
a) delibera sulle modifiche dello Statuto e del Codice Etico e sulla trasformazione dell’Associazione;
b) delibera sullo scioglimento dell’Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio.
3. L’Assemblea Generale degli Associati è chiamata ad esprimersi almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio entro il mese di aprile, nonché ogni qual volta lo decida il Consiglio Direttivo o lo richieda il Collegio Sindacale o quando ne sia fatta richiesta da un decimo degli Associati legittimati al voto.
4. Le decisioni dell’Assemblea Generale sono sempre assunte con metodo referendario (voto favorevole, voto contrario, astenuto) su proposte specificamente indicate. In sede ordinaria il voto viene espresso per corrispondenza, anche e-mail, ovvero, in via alternativa, in forma elettronica attraverso meccanismi di riconoscimento quali username e password; in sede straordinaria, il voto può essere espresso solo per corrispondenza postale. Le modalità di votazione sono determinate dal Consiglio Direttivo con apposito regolamento, nel quale sono stabilite anche le modalità per garantire che il voto sia effettivamente espresso da chi ne ha il diritto. Delle operazioni di spoglio deve essere redatto verbale a cura di uno o più Consiglieri a ciò delegati dal Consiglio Direttivo; il verbale delle operazioni relative alle decisioni in sede straordinaria deve essere redatto da notaio.
5. L’indizione delle votazioni, con gli argomenti posti all’ordine del giorno, è pubblicata sul sito internet dell’Associazione almeno 30 (trenta) giorni prima e di essa è data notizia su almeno un quotidiano. Contemporaneamente, sul predetto sito internet devono essere messi a disposizione degli Associati una relazione del Consiglio Direttivo sugli argomenti posti all’ordine del giorno nonché i documenti sottoposti all’approvazione dell’Assemblea; deve inoltre essere resa pubblica la procedura per la votazione ed i termini e le modalità con cui il voto deve essere espresso. A decorrere dal giorno successivo a quello di indizione delle votazioni e sino al giorno prima viene aperto sul sito internet dell’Associazione uno specifico forum di discussione sulle materie poste all’ordine del giorno.
6. Nel caso di votazione richiesta direttamente dagli Associati, la domanda deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo e deve riportare gli argomenti da trattare e le proposte da porre in votazione; i richiedenti devono allegare una relazione sulle proposte da loro predisposte; sulle proposte formulate dagli Associati il Consiglio Direttivo esprime le proprie valutazioni, che vengono pubblicate sul sito internet contemporaneamente all’avviso di votazione, alle proposte e alla relazione.
7. In sede ordinaria, al primo turno, la votazione è valida qualora vi abbia partecipato oltre la metà degli Associati aventi diritto di voto e si intendono approvate le proposte che abbiano ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti; al secondo turno, sono approvate le proposte che abbiano ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, indipendentemente dal numero degli stessi.
In sede straordinaria, le votazioni si tengono in un unico turno; per le modifiche dello Statuto e Codice Etico e la trasformazione dell’Associazione, la votazione è valida qualora vi abbia partecipato oltre la metà degli Associati aventi diritto di voto e si intendono approvate le proposte che abbiano ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti; per le deliberazioni sullo scioglimento dell’Associazione e sulla devoluzione del patrimonio, si intendono approvate le proposte che abbiano ottenuto il voto favorevole di almeno i tre quarti degli Associati aventi diritto di voto.
Art. 24. (Assemblea dei Delegati)
1. L’Assemblea dei Delegati, rappresentativa della totalità dei componenti dell’Assemblea Generale, è composta da un decimo degli Associati aventi diritto di voto, comunque fino ad un massimo di n. 2.000 Associati, nominati mediante sorteggio, come espressione della massima neutralità nelle scelte, per contrastare ogni forma di concentrazione di potere nell’Associazione mantenendo il più alto livello di democraticità ed operatività.
2. I Delegati restano in carica per tre esercizi e scadono al 31 dicembre dell’ultimo esercizio della loro carica; entro la medesima data il Consiglio Direttivo determina il numero dei Delegati da nominare ed individua i nuovi Delegati mediante sorteggio effettuato secondo le modalità stabilite con apposito regolamento dal Consiglio Direttivo medesimo, nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità. Non possono essere nominati Delegati gli Associati che hanno ricoperto la carica di Delegato nella composizione precedente.
3. All’Assemblea dei Delegati compete la nomina del Consiglio Direttivo, la nomina del Collegio Sindacale, la nomina del Collegio di Probiviri e la nomina del Revisore Esterno.
4. Le decisioni dell’Assemblea dei Delegati sono sempre assunte con metodo referendario; il voto può essere espresso personalmente presso la sede dell’Associazione o in altro luogo all’uopo indicato per le votazioni, o per corrispondenza, anche e-mail, ovvero, in via alternativa, in forma elettronica attraverso meccanismi di riconoscimento quali username e password. Le modalità di votazione sono determinate dal Consiglio Direttivo con apposito regolamento, nel quale sono stabilite anche le modalità per garantire che il voto sia effettivamente espresso da chi ne ha il diritto. Delle operazioni di spoglio deve essere redatto verbale a cura di uno o più Consiglieri a ciò delegati dal Consiglio Direttivo.
5. L’indizione delle votazioni sugli argomenti di competenza dell’Assemblea dei Delegati è effettuata dal Consiglio Direttivo e pubblicata sul sito internet dell’Associazione almeno 30 (trenta) giorni prima, e nel caso di nomina del Consiglio Direttivo pubblicata comunque in data antecedente a quella prevista per la votazione dell’Assemblea Generale per la nomina del Presidente; di essa è data notizia anche ai singoli Delegati mediante apposita comunicazione inviata a mezzo posta, fax o e-mail. La procedura per la votazione ed i termini e le modalità con cui il voto deve essere espresso devono essere pubblicati sul sito internet dell’Associazione.
6. La nomina del Consiglio Direttivo, del Collegio Sindacale e del Collegio dei Probiviri da parte dell’Assemblea dei Delegati avviene secondo le modalità all’uopo previste dal presente Statuto per il singolo organo. La nomina del Revisore esterno avviene sulla base di una terna di nominativi, di comprovata professionalità, proposta dal Collegio Sindacale, dietro presentazione di apposita offerta tecnica ed economica.
Art. 25. (Assemblee - Voto)
1. In piena attuazione dei principi di uguaglianza e democraticità associativa ogni Associato legittimato al voto, tanto nell’Assemblea Generale quanto, ove sorteggiato, nell’Assemblea dei Delegati, ha diritto ad un solo voto, nel rispetto del c.d. principio "una testa, un voto".
Art. 26. (Consiglio Direttivo - Competenze)
1. Il Consiglio Direttivo è l’organo di governo dell’Associazione, cui competono la direzione e l’amministrazione dell’ente e l’attuazione degli scopi statutari.
2. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di amministrazione sia ordinaria che straordinaria, ivi compresi a titolo esemplificativo: la redazione annuale del bilancio consuntivo contabile-economico-finanziario e della relazione sulla gestione; la redazione e l’approvazione del bilancio preventivo con la relativa relazione illustrativa; l’indizione delle votazioni dell’Assemblea Generale e dell’Assemblea dei Delegati; l’approvazione dei regolamenti interni; la decisione sull’ammissione dei nuovi Associati e sulla nomina degli Associati “Onorari”; la decisione sulle quote ordinarie e sui contributi straordinari; l’organizzazione ed il patrocinio di manifestazioni; la nomina di uno o più liquidatori e la determinazione dei relativi poteri in caso di scioglimento. I bilanci approvati sono resi disponibili sul sito internet dell’Associazione per la consultazione.
3. Il Consiglio sovrintende altresì al lavoro degli uffici qualora questi siano stati costituiti e assume, nomina e licenzia il personale, stabilendone le mansioni e le remunerazioni. In ogni caso, le modalità di assunzione e/o di nomina del personale devono sempre essere effettuate con criteri di assoluta trasparenza. La scelta del personale deve essere effettuata attraverso meccanismi di selezione meritocratici.
4. Nell’attività di amministrazione il Consiglio Direttivo si deve ispirare a principi di imparzialità e trasparenza e nella scelta di eventuali parti contrattuali deve prevedere meccanismi di selezione meritocratica.
5. Il Consiglio Direttivo, unitamente al bilancio preventivo di cui al successivo art. 36, rende pubblico sul sito internet il “programma di governo" per l’esercizio successivo.
Art. 27 (Consiglio Direttivo – Composizione – Elezioni)
1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di nove membri, eletti dall’Assemblea dei Delegati tra gli Associati eleggibili che siano stati iscritti nei due anni precedenti a quello di svolgimento delle votazioni e che siano in possesso dei requisiti di comprovata onorabilità di cui al precedente articolo 22. Almeno cinque membri del Consiglio Direttivo devono essere laureati in discipline giuridiche o economiche; quanto sopra al fine di garantire il più possibile l'accesso alle cariche amministrative a soggetti di adeguata professionalità.
2. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre esercizi e scadono alla data delle votazioni dell’Assemblea Generale indette per la scelta del Presidente tra i Consiglieri neoeletti. I Consiglieri possono essere rieletti consecutivamente per massimo due mandati.
3. La nomina dei membri del Consiglio Direttivo avviene sulla base di candidature (con specifica indicazione del requisito di professionalità eventualmente posseduto) presentate dal soggetto interessato – a pena di inammissibilità – almeno 20 (venti) giorni prima della data fissata per le votazioni, con la dichiarazione con cui i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano sotto la propria responsabilità la sussistenza dei requisiti prescritti.
Le candidature tempestivamente presentate – suddivise in due sezioni, una per i candidati con i requisiti di professionalità di cui al comma 1 e una per i candidati senza i predetti requisiti – devono essere pubblicate sul sito internet dell’Associazione a cura del Consiglio Direttivo almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per le votazioni.
4. Ogni Delegato può esprimere due preferenze, una per un candidato che riveste i prescritti requisiti di professionalità e una per un candidato che non ha i predetti requisiti. All’esito dello scrutinio, i candidati vengono disposti in due distinte graduatorie decrescenti. Dalla graduatoria dei candidati che possiedono i requisiti di professionalità vengono eletti i primi cinque candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di preferenze; dalla graduatoria dei candidati che non possiedono i predetti requisiti risultano eletti i primi quattro candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di preferenze. In assenza di un numero di candidati votati tali da consentire il rispetto del numero minimo di Consiglieri con i requisiti di professionalità sono indette nuove elezioni.
5. Il mandato dei Consiglieri così eletti decorre dal giorno successivo alla data delle votazioni dell’Assemblea indette Generale tenute per la nomina del Presidente.
6. Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare per qualsiasi motivo uno o più Consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli scegliendoli tra i candidati non eletti che, in possesso degli eventuali requisiti di professionalità richiesti, seguono nella graduatoria. I Consiglieri così eletti durano in carica sino alla fine del mandato dei Consiglieri in carica. Qualora venga a mancare contemporaneamente più della metà dei Consiglieri, l’intero Consiglio Direttivo si intende dimissionario ed i membri rimasti in carica procederanno, entro due mesi, alla convocazione dell’Assemblea dei Delegati per le nuove elezioni.
Art. 28. (Consiglio Direttivo – Funzionamento)
1. Il Consiglio Direttivo provvede alla nomina tra i propri componenti di un Tesoriere; nomina altresì un Segretario al di fuori dei propri componenti. Il Consiglio Direttivo provvede inoltre a nominare comitati, commissioni interne e gruppi di lavoro, sia con carattere di temporaneità sia permanenti.
2. Il Consiglio Direttivo si riunisce, presso la sede ovvero in altro luogo, purché in Italia, almeno una volta ogni 3 (tre) mesi e ogni qual volta lo ritenga opportuno il Presidente ovvero lo richiedano almeno 3 (tre) Consiglieri in carica oppure ancora ne sia fatta domanda dal Collegio Sindacale, con indicazione degli argomenti posti all’ordine del giorno. La convocazione è fatta dal Presidente mediante avviso scritto spedito almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per la riunione a mezzo telegramma o fax o e-mail o lettera raccomandata a mano o raccomandata postale con avviso di ricevimento, contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione stessa e degli argomenti posti all’ordine del giorno. In caso d’urgenza, l’avviso di convocazione può essere inviato con un preavviso minimo di 48 (quarantotto) ore, escludendosi tuttavia la trasmissione a mezzo di raccomandata postale.
3. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente, o, in caso di assenza o impedimento di entrambi, dal Consigliere più anziano di età.
4. Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei Consiglieri in carica. Non sono ammesse deleghe. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo - nel periodo in cui, per la cessazione di uno o più dei suoi componenti, non siano in carica tutti e nove i suoi membri e fintantoché esso non sia ricostituito nella sua totalità - sono valide purché assunte con la presenza di almeno cinque dei suoi componenti. Le riunioni possono tenersi anche in videoconferenza o teleconferenza. Le riunioni del Consiglio Direttivo devono risultare da apposito verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario e trascritto nel libro dei verbali del Consiglio Direttivo.
5. I componenti del Consiglio Direttivo che non intervengono senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive decadono dalla carica
Art. 29. (Presidente)
1. Il Presidente è eletto dall’Assemblea Generale tra i componenti del Consiglio Direttivo. A tal fine, il Presidente Onorario, ovvero in caso di mancata nomina di quest’ultimo il Presidente uscente, rende noto gli esiti delle elezioni di cui al precedente articolo 27, pubblicando i nominativi dei Consiglieri neo eletti sul sito internet dell’Associazione almeno 7 (sette) giorni prima della data indetta per le votazioni dell’Assemblea Generale chiamata a nominare il Presidente. Tra questi ciascun Associato avente diritto di voto può esprimere una sola preferenza. Risulta eletto Presidente quello tra i Consiglieri che abbia ottenuto il maggior numero di preferenze; il Presidente dura in carica per la medesima durata del Consiglio Direttivo di cui fa parte.
2. Il Presidente ha la rappresentanza dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di conferire e revocare procure per determinati atti o categorie di atti.
3. Il Presidente vigila sull’osservanza delle disposizioni di legge e statutarie, cura che siano attuate le delibere del Consiglio Direttivo e che si dia seguito agli esiti delle votazioni delle Assemblee, esercita inoltre tutte le altre funzioni che gli sono demandate dal Consiglio.
4. In caso di necessità ed urgenza, il Presidente può esercitare i poteri e adottare le decisioni di competenza del Consiglio Direttivo; la sua firma in tal caso, impegna comunque l’Associazione nei confronti dei terzi per gli atti dal medesimo compiuti. Le deliberazioni così adottate sono sottoposte alla ratifica del Consiglio Direttivo nella sua prima riunione.
5. In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente, fatta eccezione per i poteri di cui al precedente comma 4; la firma del Vicepresidente fa fede dell’impedimento di fronte ai terzi ed in giudizio dell’assenza o impedimento del Presidente.
Art. 30. (Vicepresidente)
1. Viene automaticamente eletto Vicepresidente il secondo per preferenze espresse dall’Assemblea Generale in sede di votazione del Presidente.
Art. 31. (Presidente Onorario)
1. Spetta all’Assemblea Generale eleggere il Presidente Onorario tra gli Associati che si sono distinti per un particolare attaccamento alla città di Roma ed all’omonima squadra di calcio.
2. Le votazioni per la nomina del Presidente Onorario sono indette dal Consiglio Direttivo e rese pubbliche ai sensi di quanto stabilito al precedente art. 23. A tal fine il Consiglio Direttivo presenterà una terna di candidati almeno 15 (quindici) giorni prima della data indetta per le votazioni dell’Assemblea Generale, indicando specificamente per ciascun candidato i motivi della candidatura. Tra i candidati ciascun Associato avente diritto di voto potrà esprimere una sola preferenza, secondo le modalità di votazione stabilite dal Consiglio Direttivo nell’apposito regolamento. Risulta eletto Presidente Onorario il candidato che abbia ottenuto il maggior numero di preferenze, purché questo rappresenti almeno un quarto degli Associati aventi diritto di voto. Il Presidente Onorario resta in carica sino a revoca o dimissioni.
2. Il Presidente Onorario partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, e proclama i risultati delle votazioni aventi ad oggetto la nomina alle cariche associative.
3. Il Presidente Onorario è il garante morale dei valori fondamentali cui si ispira l’Associazione.
Art. 32. (Collegio Sindacale)
1. Il Collegio Sindacale è nominato dall’Assemblea dei Delegati tra gli Associati eleggibili ed è composto da tre membri effettivi; devono essere nominati anche due sindaci supplenti. Almeno due sindaci effettivi ed uno supplente devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori legali dei conti istituito ai sensi di legge. Fermo quanto previsto al precedente articolo 22, non possono essere eletti alla carica di Sindaco e, se eletti, decadono dall’ufficio: a) il coniuge, i parenti e gli affini, entro il quarto grado dei Consiglieri dell’Associazione; b) coloro che sono legati all’Associazione da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d’opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l’indipendenza.
2. I membri del Collegio Sindacale durano in carica tre esercizi e scadono alla data delle votazioni dell’Assemblea dei Delegati per il rinnovo del Collegio Sindacale e comunque sino al momento in cui il nuovo Collegio Sindacale sia stato nominato. I Sindaci possono essere rieletti consecutivamente per massimo due mandati.
3. Il Collegio Sindacale vigila sull’osservanza della legge, dello Statuto e sui principi di corretta amministrazione; partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo. Per quanto non previsto dal presente Statuto, al Collegio Sindacale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dettate dal codice civile per la società per azioni. Delle riunioni del Collegio Sindacale deve essere redatto verbale.
4. La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli Associati aventi diritto al voto, secondo le modalità di seguito stabilite.
Ogni lista, a pena di inammissibilità: (1) deve riportare l’indicazione di almeno tre candidati alla carica di sindaco effettivo e in una separata sezione l’indicazione di almeno due sindaci supplenti, elencati mediante un numero progressivo (e con specifica indicazione del requisito di professionalità posseduto), (2) deve essere sottoscritta da almeno un ventesimo degli Associati ovvero da almeno 250 (duecentocinquanta)Associati, e (3) deve essere presentata mediante invio della stessa al Presidente almeno 20 (venti) giorni prima della data fissata per le votazioni. Unitamente a ciascuna lista devono altresì depositarsi le dichiarazioni con cui i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano sotto la propria responsabilità la sussistenza dei requisiti prescritti.
Le liste tempestivamente presentate devono essere pubblicate sul sito internet dell’Associazione a cura del Consiglio Direttivo almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per le votazioni.
Ogni Associato può concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Ogni Delegato avente diritto al voto può votare una sola lista.
5. All’elezione del Collegio Sindacale si procede come di seguito precisato:
a) dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi sono tratti, nell’ordine progressivo con cui sono elencati nelle corrispondenti sezioni della lista stessa, 2 (due) sindaci effettivi e un sindaco supplente;
b) dalla lista che è risultata seconda per numero di voti vengono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati nelle corrispondenti sezioni della lista, un sindaco effettivo e un sindaco supplente.
Nel caso in cui venga presentata una sola lista ovvero venga votata una sola lista, da questa vengono tratti tutti i sindaci effettivi e supplenti da nominare purché abbiano i prescritti requisiti di professionalità; in mancanza sono indette nuove elezioni.
Viene nominato Presidente del Collegio Sindacale il soggetto indicato per primo nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.
6. Il mandato del Collegio Sindacale così eletto decorre dal giorno successivo alla data delle votazioni dell’Assemblea dei Delegati indette per il rinnovo del Collegio Sindacale stesso.
7. Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare per qualsiasi motivo uno o più sindaci, subentra il sindaco supplente più anziano di età, nel rispetto dei requisiti di professionalità richiesti.
Art. 33. (Revisore esterno)
1. Il controllo legale dei conti dell’Associazione è esercitato da un revisore nominato dall’Assemblea dei Delegati tra gli iscritti nel registro dei revisori legali istituito ai sensi di legge.
2. L’incarico del revisore legale dei conti dura per tre esercizi e scade alla data delle votazioni dell’Assemblea dei Delegati indette per il rinnovo dell’incarico. Il revisore può ricevere l’incarico consecutivamente per massimo due mandati.
3. Le votazioni per la nomina del revisore sono indette dal Consiglio Direttivo e rese pubbliche ai sensi di quanto stabilito al precedente art. 23. A tal fine il Collegio Sindacale presenta una terna di candidati, di comprovata professionalità, almeno 15 (quindici) giorni prima della data indetta per le votazioni dell’Assemblea Generale, indicando specificamente per ciascun candidato la relativa offerta tecnica ed economica. Tra i candidati ciascun Delegato può esprimere una sola preferenza, secondo le modalità di votazione stabilite dal Consiglio Direttivo nell’apposito regolamento. Risulta nominato revisore il candidato che abbia ottenuto il maggior numero di preferenze.
Art. 34. (Collegio dei Probiviri)
1. Il Collegio dei Probiviri è composto da 5 (cinque) membri nominati dall’Assemblea dei Delegati, tra gli Associati eleggibili di età superiore a 30 (trenta) anni. Almeno tre probiviri dovranno essere laureati in discipline giuridiche. Fermo quanto previsto al precedente articolo 22, non possono essere eletti alla carica di Probiviri e, se eletti, decadono dall’ufficio coloro che siano stati in qualunque tempo sottoposti a provvedimenti disciplinari definitivi.
2. La nomina del Collegio dei Probiviri avviene sulla base di liste presentate dagli Associati aventi diritto al voto, secondo le modalità di seguito stabilite.
Ogni lista, a pena di inammissibilità: (1) deve riportare l’indicazione di almeno cinque candidati elencati mediante un numero progressivo (e con specifica indicazione del requisito di professionalità posseduto), (2) deve essere sottoscritta da almeno un ventesimo degli Associati ovvero da almeno 250 (duecentocinquanta) Associati, e (3) deve essere presentata mediante invio della stessa al Presidente almeno 20 (venti) giorni prima della data fissata per le votazioni. Unitamente a ciascuna lista devono altresì depositarsi le dichiarazioni con cui i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano sotto la propria responsabilità la sussistenza dei requisiti prescritti. Le liste tempestivamente presentate devono essere pubblicate sul sito internet dell’Associazione a cura del Consiglio Direttivo almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per le votazioni.
Ogni Associato può concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Ogni Delegato avente diritto al voto può votare una sola lista.
3. All’elezione del Collegio dei Probiviri si procede come di seguito precisato:
a) dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi sono tratti, nell’ordine progressivo con cui sono elencati, tre probiviri di cui almeno due con i requisiti di professionalità;
b) dalla lista che è risultata seconda per numero di voti vengono tratti, nell’ordine progressivo con cui sono elencati, i restanti due probiviri probiviri di cui almeno uno con i requisiti di professionalità.
Nel caso in cui venga presentata una sola lista ovvero venga votata una sola lista, da questa vengono tratti tutti i probiviri purché siano rispettati i prescritti requisiti di professionalità; in mancanza sono indette nuove elezioni.
4. I Probiviri scelgono nel loro ambito il Presidente del Collegio.
5. I Probiviri durano in carica tre esercizi e possono essere rieletti. Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare per qualsiasi motivo uno o più Probiviri, subentra il primo dei non eletti dalla medesima lista di appartenenza, purché in possesso dei prescritti requisiti di professionalità.
6. Il Collegio dei Probiviri adotta le sanzioni disciplinari a carico degli Associati ai sensi del successivo art. 35, decide sui reclami avverso le decisioni del Consiglio Direttivo nonché è competente, come amichevole compositore, per la risoluzione bonaria delle controversie tra gli Associati e tra questi e gli organi associativi. Il reclamo contro decisioni del Consiglio Direttivo deve essere proposto dai soggetti destinatari entro 30 (trenta) giorni dalla relativa comunicazione.
7. Le riunioni del Collegio dei Probiviri sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica e le decisioni sono adottate a maggioranza assoluta dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Delle riunioni del Collegio dei Probiviri deve essere redatto apposito verbale.
8. Tutte le questioni, i reclami e le denunce di competenza del Collegio dei Probiviri devono essere formulati per iscritto, sottoscritti e indirizzati al Consiglio Direttivo, che li inoltra entro 7 (sette) giorni dal ricevimento al Collegio dei Probiviri. Tutte le decisioni del Collegio dei Probiviri sono adottate per iscritto e devono essere sempre motivate.
9. Su tutte le materie sottoposte alla sua attenzione il Collegio dei Probiviri si pronuncia entro i successivi sessanta giorni, nel rispetto dei principi del contraddittorio e di difesa.
10. Ogni Associato è soggetto alle decisioni del Collegio dei Probiviri dell’Associazione. Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono definitive ed immediatamente efficaci, ad eccezione della decisione che dispone l’esclusione di un Associato, che deve essere approvata dall’Assemblea Generale in sede ordinaria, alla quale viene sottoposta dai probiviri con la relativa motivazione.
11. Il Consiglio Direttivo provvede all’attuazione delle decisioni del Collegio dei Probiviri e a trasmetterle ai soggetti interessati.
12. Restano fermo i mezzi di tutela previsti dalla legge.
Art. 35. (Sanzioni Disciplinari)
1. L’Associato che non ottempera ai doveri stabiliti dal presente Statuto o comunque si renda colpevole di azioni disonorevoli o immorali, di gravi mancanze alle norme di convivenza associativa o di comportamenti che ledano gli interessi dell’Associazione o siano d’ostacolo o turbativa al buon andamento della stessa è passibile di sanzioni disciplinari. I provvedimenti disciplinari che il Collegio dei Probiviri può adottare a carico di un Associato sono i seguenti: ammonizione, censura, sospensione e l’esclusione dell’Associato.
2. L’ammonizione e la censura sono inflitte per infrazioni di lieve entità o comportamenti disdicevoli di relativa gravità. Il reiterarsi di comportamenti suscettibili di ammonizione o censura può determinare l’irrogazione della sospensione. La sospensione può essere disposta per un periodo di tempo non inferiore a quindici giorni e non superiore a dieci mesi. Nel caso in cui un Associato sia assoggettato a procedimento penale può essere disposta la sospensione sino all’esito del procedimento medesimo. La sospensione non esonera dal pagamento della quota associativa.
3. L’esclusione può essere disposta nei confronti dell’Associato che:
- riporti condanne che ledano la sua onorabilità;
- abbia commesso infrazioni di particolare gravità;
- per altri gravi motivi.
4. Le sanzioni disciplinari possono essere disposte su richiesta degli organi dell’Associazione ovvero di qualunque Associato, adeguatamente motivata e documentata. Il Collegio dei Probiviri deve comunicare per iscritto all’interessato l’addebito rivoltogli, concedendo un termine di 15 (quindici) giorni per inviare per iscritto una comunicazione con le ragioni a propria difesa. In tale comunicazione l’interessato può richiedere di essere sentito; il Collegio dispone l’udienza, convocando gli eventuali controinteressati nel rispetto di quanto previsto al comma 5 del precedente articolo 34. In caso di mancanze particolarmente gravi, il Collegio dei Probiviri, sentito il Presidente Onorario se nominato, può in via provvisoria sospendere direttamente l'Associato in attesa della pronuncia definitiva.
Art. 36. (Esercizio finanziario e contabilità)
1. L’esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
2. Al termine di ciascun esercizio il Consiglio Direttivo predispone il bilancio consuntivo contabile-economico-finanziario da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea Generale. Entro il 15 novembre di ciascun anno deve essere predisposto ed approvato dal Consiglio Direttivo il bilancio preventivo per l’esercizio successivo.
3. Tutte le operazioni relative alla gestione, ordinaria e straordinaria, dell’Associazione devono essere rilevate analiticamente sul libro giornale e compendiate nel bilancio consuntivo annuale. Devono essere tenuti altresì il libro degli inventari e le altre scritture contabili e fiscali ai sensi di legge.
Art. 37. (Normativa applicabile)
1. Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia di associazioni.
Art. 38. (Contenzioso)
1. Per qualunque controversia relativa ai rapporti tra gli Associati, tra questi e l’Associazione e/o gli organi associativi e comunque relativa all’interpretazione ed attuazione dello Statuto e dei regolamenti associativi è competente in via esclusiva il Foro di Roma.
Art. 39. (Norma transitoria)
1. A parziale deroga di quanto indicato nel presente Statuto, per gli esercizi 2010, 2011 e 2012 i componenti del Consiglio Direttivo e il suo Presidente, i componenti del Collegio Sindacale e il suo Presidente, il Collegio dei Probiviri ed il Revisore esterno in sede di atto costitutivo sono nominati anche tra persone non aventi la qualifica di Associato e senza il rispetto delle modalità previste. In tale sede verranno altresì individuati un adeguato numero di sostituti per il caso di cessazione dalla carica per qualunque motivo di uno dei soggetti di cui sopra.
2. La nomina dei Delegati verrà effettuata dal Consiglio Direttivo entro 31 dicembre del 2012.